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Nuova normativa porte in alluminio con maniglione antipanico

anti incendioProduciamo porte in alluminio con maniglione antipanico certificate secondo la vigente normativa italiana.

 La norma EN 14351-1, entrata in vigore nel Febbraio 2007 e diventata obbligatoria nel Febbraio
2010, disciplina la marcatura CE di finestre (anche da tetto) e porte pedonali per uso esterno
senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo. Una prima revisione della norma
è stata effettuata nel dicembre 2010 e si prevede che ve ne saranno altre.


Nella categoria porte, rientrano anche quelle poste sulle vie di fuga, la cui certificazione richiede una procedura diversa dai “normali” serramenti.

La procedura per la marcatura CE dei prodotti da costruzione viene individuata all’interno della Norma di Prodotto, dal Sistema di Attestazione della Conformità (SAC o AoC, in inglese), in base
al quale vengono suddivise le responsabilità tra Produttore ed Organismo Notificato (O.N.).

Le finestre e le porte pedonali per uso esterno non poste su vie di fuga rientrano nel SAC 3, ovvero la responsabilità di alcune Prove Iniziali di Tipo (ITT) ricade sull’O.N., mentre la responsabilità del Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) spetta al Produttore.

Per le porte poste su vie di fuga invece la norma ha previsto il SAC 1, ovvero l’O.N. deve eseguire una visita iniziale presso il Produttore per la validazione del suo FPC, durante la quale si procederà anche al prelievo del campione che poi sarà sottoposto alle ITT (sempre di resposabilità dell’O.N.).

A seguito dell’esito positivo della visita iniziale e delle prove, l’O.N. rilascerà il Certificato di Conformità CE all’Azienda. Infine ogni hanno l’O.N. dovrà eseguire una visita di sorveglianza presso il produttore per confermare la marcatura CE.

Indubbiamente la marcatura CE in Sistema 1 comporta un maggiore esborso per le aziende, in quanto al normale costo per le prove si troveranno a dover affrontare anche i costi di una visita
iniziale e di una sorveglianza annuale. Inoltre la maggior parte delle aziende del settore non ha una produzione continuativa di porte su vie di fuga, quindi con molta probabilità si verificheranno
casi di aziende che dovranno affrontare una visita di sorveglianza annuale pur non avendo prodotto nessuna porta rientrante in questa categoria nell’anno di riferimento.

Dal punto di vista delle prove, le porte poste su vie di fuga non richiedono nessuna prova ulteriore rispetto alle porte per uso “normale”. E’ aggiunto solo un requisito chiamato dalla norma “Capacità di sblocco” (par. 4.10 della EN 14351-1). Questo requisito non richiede nessuna prova aggiuntiva, ma semplicemente impone che tutti gli accessori di sicurezza presenti sul prodotto (es. maniglione antipanico, chiudiporta, etc.) siano conformi alle rispettive norme di prodotto. L’aggiornamento della norma del 2010 ha ampliato questo requisito, aggiungendo le cerniere
all’elenco degli accessori considerati, che devono essere conformi alla norma EN 1935 (Cerniere ad asse singolo).

Ricordiamo che la certificazione di cui si è parlato non riguarda le porte tagliafuoco, che saranno oggetto di una apposita norma (prEN 16034, ancora in bozza). Ad oggi quindi le porte tagliafuoco NON possono essere marcate CE, ma restano oggetto di una apposita omologazione ministeriale.

certificato_per_porte_in_alluminio_con_maniglione_antipanico_1-2

certificato_per_porte_in_allumino_con_porte_antipanico2-2